Minori stranieri non accompagnati Per minore straniero non accompagnato, "si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo politico, si trova per qualsiasi causa nel territori
o dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano" ( art. 1, co.2, d.P.C.M. n°535/99 ).
Pertanto, il minore straniero non accompagnato di competenza del Comitato: a) non è un richiedente asilo; b) è un non accompagnato; c) è un minorenne. L'art. 19 del Testo Unico dell'Immigrazione prevede l'inespellibilità del minore. I minori stranieri non accompagnati non possono essere espulsi salvo i casi di ordine pubblico o il diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulso; in questi casi la competenza spetta al Tribunale per i Minorenni.
I minori stranieri non accompagnati hanno diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di “minore età” valido fino al compimento del diciottesimo anno. L'art. 11 del d.P.R. n. 394/1999 prevede inoltre il rilascio del permesso di soggiorno per integrazione del minore, previo parere del Comitato per i Minori Stranieri.
Al compimento della maggiore età, il minore straniero non accompagnato può proseguire la sua permanenza regolare in Italia, se dimostra di trovarsi nel nostro Paese da almeno tre anni e di aver effettuato un percorso di integrazione della durata di almeno due anni. Dati dei minori stranieri non accompagnati segnalati al Comitato
Procedura
Programma Nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati
Attività dell'OIM a favore dei minori stranieri non accompagnati
Frequently Asked Question
Normativa
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