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COLF & BADANTI

A partire dal 29 gennaio 2009 la comunicazione di assunzione deve essere presentata all'Inps entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di instaurazione del rapporto di lavoro. La comunicazione ha efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), nonché della Prefettura-ufficio territoriale del Governo. La comunicazione all'Inps è obbligatoria:

* qualunque sia la durata del lavoro;
* anche se il lavoro è saltuario o discontinuo;
* anche se già assicurate presso un altro datore di lavoro;
* anche se già assicurate per un'altra attività;
* anche se di nazionalità straniera;
* anche se titolari di pensione.


L'obbligo di comunicazione esiste anche in fase di proroga, trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato oppure in caso di svolgimento dell'attività in una abitazione del datore di lavoro diversa da quella comunicata precedentemente) e cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso la comunicazione dovrà essere effettuata entro cinque giorni dall'evento. Per l'iscrizione e le eventuali variazioni il datore di lavoro domestico potrà, in modo semplificato:

Devono inoltre essere comunicate variazioni di elementi del rapporto di lavoro - come retribuzione, orario, settimane lavorate, ecc..- utilizzati per il calcolo dei contributi. Le variazioni riguardanti orario e retribuzione sono soggette ad un limite massimo complessivo di due comunicazioni al trimestre, mentre non vi sono limiti per tutte le altre comunicazioni che non hanno effetto sul calcolo dei contributi da versare.

Si precisa infine che l'annullamento di una denuncia di assunzione è consentito entro 5 giorni dalla data indicata quale inizio del rapporto di lavoro; superato detto termine, dovrà essere comunicata la cessazione. 
Da aprile 2011 per l'iscrizione e le eventuali variazioni il datore di lavoro domestico, previa identificazione tramite PIN, potrà, in modo semplificato:

avvalersi del Contact Center, al numero 803.164, fornendo telefonicamente i dati necessari. Fino al 30 settembre 2011 saranno accettate anche comunicazioni senza preidentificazione con PIN ma l'operatore del Contact Center guiderà per il rilascio del PIN;

utilizzare l'apposita procedura Internet di compilazione e invio on-line disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.inps.it);

In base alle norme vigenti la procedura informatica non accetta comunicazioni di rapporto di lavoro tra coniugi, salvo il caso di invalidità riconosciuta con indennità di accompagnamento al coniuge datore di lavoro. La prova del rapporto di lavoro è invece prevista nel caso di parenti o affini entro il 3 grado.

Le Sedi quindi potranno effettuare i controlli previsti di quanto dichiarato dal datore di lavoro sotto la propria responsabilità.
Solo fino al 31 marzo i moduli cartacei per le comunicazioni di lavoro domestico potranno essere utilizzati, presentandoli o spedendoli alle Sedi Inps.

Non è necessario procedere alla comunicazione di assunzione secondo le modalità fin qui indicate nel caso in cui il datore di lavoro domestico intenda fare ricorso a prestazioni di lavoro di tipo accessorio di natura occasionale  (tipologia contrattuale introdotta con la riforma Biagi e utilizzabile anche per il lavoro domestico). Il rapporto di lavoro accessorio è regolato mediante la consegna dei c.d. voucher che contengono la retribuzione e la contribuzione verso Inps ed Inail.

Assunzione

Rinnovo Permesso


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